Descrizione
Il trasporto scolastico è un servizio pubblico a domanda individuale, fornito dal Comune di Montichiari per garantire il diritto allo studio: consentire agli alunni iscritti alle scuole dell’infanzia e dell’obbligo (scuola primaria statale e scuola secondaria di primo grado statale) del territorio comunale il raggiungimento del plesso scolastico, in base ai bacini d’utenza.
Il requisito per l’accesso al servizio è costituito dalla residenza o dal domicilio dell’alunno/a nel territorio del Comune e dall’iscrizione con regolare frequenza di una delle scuole del territorio.
Con riferimento all’emergenza sanitaria in corso, il servizio di trasporto scolastico verrà organizzato nel rispetto delle misure di prevenzione da rischio di contagio epidemiologico.
Approfondimenti
La tariffa del servizio trasporto scolastico è calibrata in base al valore dell’attestazione ISEE in corso di validità:
- per ISEE da 0,0 a 5.300,00 € retta annuale pari ad 115,00 €
- per ISEE da 5.300,01 € ad 10.600,00 € retta annuale pari ad 230,00 €
- per ISEE superiore ad 10.600,00 € retta annuale pari ad 320,00 €.
Per gli alunni non residenti nel Comune di Montichiari la retta è pari ad 380,00 €.
Sono previste ulteriori riduzioni del 20% per l’iscrizione ai servizi scolastici del secondo figlio e del 40% per il terzo figlio e i figli successivi.
Nell’ipotesi in cui il nucleo familiari si trovi in una delle condizioni di seguito elencate, potrà richiedere l’inserimento in una fascia inferiore ed ottenere l’applicazione di una tariffa particolare oppure in casi particolarmente gravi la totale esenzione:
- nuclei familiari monogenitoriali
- nuclei familiari con la presenza di almeno tre figli minori ovvero nuclei familiari numerosi
- nuclei familiari nei quali vi è stata perdita o riduzione dell’attività lavorativa di uno o entrambi i percettori di reddito a causa del decesso di un componente ovvero stato di invalidità accertato per il quale il soggetto risulta ancora in attesa della prevista provvidenza economica
- nuclei familiari con stato di disoccupazione da parte dell’unico percettore di reddito in conseguenza di ristrutturazione e cessazione dell’attività aziendale presso cui prestava lavoro in qualità di dipendente
- nuclei familiari con la presenza di un minore con comprovata relazione medico clinica che accerti lo stato di disabilità
- nuclei familiari con accertata assenza di reddito non continuativa e riferita esclusivamente all’anno di riferimento dell’autodichiarazione ISEE.
L’istanza verrà accolta solo previo assenso dell’assistente sociale.