Descrizione
La conservazione, la valorizzazione e la diffusione delle specie vegetali, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono importanti fattori di qualità ambientale.
Non esiste una legge nazionale per la tutela degli alberi (ad eccezione di quelli monumentali), ma esistono dei Regolamenti comunali del verde o delle ordinanze sindacali che regolano il loro abbattimento in aree pubbliche e aree private.
Il Comune di Montichiari si è dotato di un “Regolamento per la tutela del verde privato” approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 13/07/2010, n. 41.
L'abbattimento di alberi non è sempre possibile, anche se si trovano in una proprietà privata, infatti la Sentenza della Corte di Cassazione 04/05/2005, n. 24396 ha affermato che i danni conseguenti al taglio degli alberi ad alto fusto - seppur presenti in un giardino condominiale - appaiono "irreversibili" non solo per i condomini ma più in generale per i cittadini.
L’abbattimento di alberi in aree soggette a vincolo paesaggisticoai sensi del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 deve essere preventivamente autorizzato.
L’abbattimento di alberi in zone non soggette a vincolo paesaggistico deve essere preventivamente autorizzato dall’ufficio Lavori Servizi e Forniture.
L’abbattimento di alberi in zone non soggette a vincolo paesaggistico deve essere preventivamente autorizzato dal servizio ambiente.
L’istanza di nulla osta deve essere presentata con le modalità specificate di seguito.
Tutte le operazioni di potatura e taglio degli alberi devono essere effettuate a spese e a cura dei proprietari.
Approfondimenti
La malattia nota come “cancro colorato del platano” è causata dal fungo ascomicete Ceratocystis fimbriata f. sp. platani e ha come ospiti unicamente piante appartenenti al genere Platanus. Tale microrganismo può diffondersi da una pianta infetta ad altre sane penetrando, mediante le spore, all’interno dei tessuti vegetali attraverso ferite o con il micelio.
Regione Lombardia ha suddiviso il territorio regionale in tre tipologie di zone:
- zone indenni: aree dove la malattia non è mai stata riscontrata o, in caso di sua presenza nel passato, la stessa è da considerarsi eradicata;
- zone focolaio: aree dove la presenza di cancro colorato è stata accertata ufficialmente dal SFR e dove si ritiene tecnicamente possibile prevederne l’eradicazione;
- zone di contenimento: area in cui la presenza della malattia è diffusa in maniera tale da non poterne prevedere più l’eradicazione.
Gli interventi sulle piante nelle diverse zone devono sempre essere comunicati all'ERSAF Lombardia (Servizio Fitosanitario Regionale) che, per le zone focolaio e le zone di contenimento rilascia l'autorizzazione.
La delimitazione delle zone con presenza della malattia è individuata dal Decreto del Dirigente di unità organizzativa 26/06/2015, n. 5393.
La modulistica da utilizzare e le procedure amministrative sono reperibili nel Decreto del Dirigente di unità organizzativa 22/01/2014, n. 330.
Anoplophora chinensis (Forster) (tarlo asiatico; in inglese citrus long-horned beetle) è un coleottero cerambicide estremamente nocivo per molte specie di latifoglie e conifere ornamentali, arboree e arbustive sia in ambito forestale che urbano.
Origine e diffusione
Anoplophora chinensis è di origine asiatica. In Europa, A. chinensis è stato segnalato per la prima volta nel 1980 in Olanda dove però nel 2010 è stato ufficialmente eradicato. In Italia è stato segnalato per la prima volta nel 2000 proprio in Lombardia; solo in seguito l’insetto è stato rinvenuto anche in altre due regioni italiane: Lazio (2008) e Toscana (2014 e 2017). In molti casi i focolai sono stati efficacemente eradicati, in altri le misure di contenimento sono in corso di attuazione.
Per maggiori informazioni sulla diffusione di A. chinensis visualizza la mappa dell’EPPO.