Campi di tiro e poligoni privati

Messaggio di stato

Descrizione

Campi di tiro e poligoni privati

I campi di tiro o poligoni privati sono delle aree delimitate e circoscritte appositamente designate per praticare attività di tiro sportivo con armi da fuoco, senza mettere in pericolo chi si trova al di fuori dell'area o arrecare danno all'esterno. 

Per aprire un'attività di campo di tiro o poligono è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 57 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

Approfondimenti

L'attività svolta  deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico quindi può essere necessario presentare anche la valutazione previsione di impatto acustico come previsto dalla Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com. 2, com. 3 e com. 4 redatta da un tecnico competente in acustica.

Requisiti

Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia, i requisiti morali e la capacità tecnica di cui alla Legge 18/04/1975, n. 110.

Il direttore di tiro deve essere in possesso della licenza di cui alla Legge 18/04/1975, n. 110, art. 31.

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

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