Vidimazione e autovidimazione dei registri e tariffari

Per lo svolgimento di alcune attività è necessario tenere, e vidimare, registri e tariffari.

Descrizione

Vidimazione e autovidimazione dei registri e tariffari

Per lo svolgimento di alcune attività il Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e il Regio Decreto 06/05/1940, n. 635 obbligano a tenere registri e tariffari.

Alcune competenze per la vidimazione dei registri e tariffari sono state trasferite ai Comuni, quindi al SUAP (Decreto legislativo 31/03/1998, n. 112, art. 163, com. 2, let. d). Tra essi ci sono:

  • il registro degli affari giornalieri per agenzie di affari
  • il registro dei beni in conto deposito per i beni usati, delle agenzie di affari (compreso il registro carico-scarico degli autoveicoli in deposito)
  • il registro degli zuccheri
  • il registro entrata e uscita delle sostanze stupefacenti
  • il registro delle cose antiche o usate.

I registri possono essere vidimati dal Comune, previa richiesta e presentazione dell’originale dello stesso, oppure la ditta può procedere all’autovidimazione. La validità dell’autovidimazione è stata riconosciuta anche dal Ministero dell’Interno (Parere ministeriale 20/06/2017, n. 557/PAS/U/009438/12015(1)).

Approfondimenti

I registri di carico e scarico di sostanze stupefacenti sono divisi tra quelli previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 09/10/1990, n. 309, art. 60 e art. 42. I primi devono essere vidimati e firmati dall'autorità sanitaria locale, i secondi devono essere vidimati e firmati dall'autorità sanitaria competente, quindi dal Sindaco (Circolare ministeriale 28/11/2010, n. 0021123).

I produttori, gli importatori e i grossisti di saccarosio (escluso lo zucchero a velo), glucosio e isoglucosio anche in soluzione, sono obbligati a tenere un registro di carico e scarico.

Anche gli utilizzatori dei prodotti sono obbligati a tenere un registro di carico e scarico, dove devono annotare giornalmente i quantitativi di sostanze zuccherine usate (Legge 20/02/2006, n. 82, art. 28).

Non sono obbligati a tenere il registro:

  • i commercianti al dettaglio
  • gli utilizzatori che somministrano al pubblico
  • chi produce alimenti in laboratori artigiani o in laboratori annessi a esercizi di vendita o di somministrazione
  • chi possiede un registro di carico e scarico delle materie prime vidimato dall'ufficio periferico dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi o dall'ufficio dell'Agenzia delle Dogane.

La Circolare ministeriale 10/02/2006, n. 557/PAS.12501.10100(1)1 chiarisce che i registri elencati non sono compresi tra quelli del Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 2215 "Codice civile", né tra quelli relativi alla tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1982, n. 642, art. 16

L'Agenzia delle Entrate afferma inoltre che i registri descritti dal Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 35 e 55 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", non sono soggetti a nessuna imposta quando sono vidimati dall'autorità di pubblica sicurezza.