Chiedere il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica

Descrizione

Chiedere il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica

Nelle aree sottoposte a vincolo ambientale ai sensi della Parte III del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati deve presentare domanda per accertare la compatibilità paesaggistica se sono stati realizzati lavori  (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 167 e 181):

  • in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non hanno causato la creazione di superfici utili o volumi oppure un aumento di quelli legittimamente realizzati
  • che hanno previsto l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica
  • comunque configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 3).

L’applicazione della sanzione pecuniaria, prevista dall’Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 167 deve essere quantificata in relazione al profitto conseguito e, comunque, in misura non inferiore all'ottanta per cento del costo teorico di realizzazione delle opere e/o lavori abusivi desumibile dal relativo computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, in ogni caso, con la sanzione minima di 500,00 €.

Se la compatibilità paesaggistica non è accertata, il trasgressore è  sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese.

In Comune di Montichiari …

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