Versare la tariffa corrispettiva sui rifiuti (TARI)

Descrizione

Versare la tariffa corrispettiva sui rifiuti (TARI)

La TARI è la Tariffa Corrispettiva sui rifiuti destinata a finanziare integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

In Comune di Montichiari …

La TARI del comune di Montichiari è gestita interamente dalla società CBBO SRL, con sede a Ghedi (BS), via Industriale n. 33/35, telefono 030902605.

Presso il negozio Info, Point Shop di Montichiari, via Paolo VI n. 21 è attivo lo Sportelli Tariffa, al quale i cittadini si possono rivolgere per attivazione/variazione utenze e per tutte le informazioni relative alla TARI nei seguenti giorni ed orari, previa prenotazione di un appuntamento:

  • martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle 18:30
  • venerdì dalle 9:00 alle 12:00.

Per qualsiasi informazioni si rimanda al link https://www.cbbo.it/gestione-tariffa-rifiuti (sportello TARI Montichiari)

Approfondimenti

Il pagamento deve essere corrisposto da chi possiede, occupa o detiene, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.):

  • locali (quindi tutte le strutture fissate al terreno e chiuse minimo su tre lati)
  • aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani (ad esempio aree scoperte di utenze non domestiche che utilizzano queste zone come “accessorie” all'attività svolta come quelle utilizzate per il deposito delle merci).

Sono invece escluse:

  • le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi
  • le aree comuni condominiali descritte nel Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 1117, Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

La tariffa sui rifiuti è dovuta da chi occupa l'immobile indipendentemente se proprietario o inquilino in affitto.

Se l'immobile è utilizzato per periodi minori o uguali a sei mesi, per questo periodo l'imposta è dovuta per intero solo dal proprietario.

La tariffa, per legge, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica ed è composta da una parte fissa a copertura dei componenti essenziali del costo del servizio come gli investimenti per le opere, i relativi ammortamenti, la gestione indiretta. Inoltre è composta da una parte variabile, suddivisa in “variabile calcolata” e “variabile misurata”.

Per le utenze domestiche:

  • la quota fissa è parametrata alla superficie complessiva dichiarata dell’immobile
  • la quota variabile calcolata è parametrata al numero degli occupanti
  • la quota variabile misurata è proporzionata alla quantità di rifiuto indifferenziato smaltito dalla singola utenza nel corso dell’anno, che si evince dal numero e volumetria di sacchi di secco indifferenziato ritirati presso l’Info Point & Shop e/o dalle pesate presso il centro di raccolta, oppure dal numero degli svuotamenti dei bidoncini domestici (rilevati dal Tag elettronico in occasione della raccolta).

Per le utenze non domestiche:

  •  sia la quota fissa che la quota variabile calcolata sono parametrate alla superficie dichiarata dell’attività svolta, che viene moltiplicata per gli indici medi di riferimento previsti per la categoria in cui l’attività viene inquadrata e che sono definiti dal Comune di competenza
  • la quota variabile misurata è proporzionata alla quantità di rifiuto indifferenziato smaltito nel corso dell’anno, che riviene dal numero/volumetria di sacchi ritirati presso l’Info Point & Shop e/o dal numero di svuotamenti dei bidoni carrellati (rilevati dal Tag elettronico in occasione della raccolta) e/o dalle pesate effettuate presso il centro di raccolta, sempre con riferimento al rifiuto secco indifferenziato.

Alla TARI si applica infine l’addizionale provinciale, fino al 5% del tributo, che verrà corrisposta alla Provincia per l’esercizio delle funzioni collegate alla tutela, protezione e igiene ambientale (Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, art. 19).

Eventuali maggiorazioni, riduzioni o esenzioni sono stabilite dal Regolamento comunale.

La tariffa è applicata e riscossa in via ordinaria tramite bollette, fatture o inviti di pagamento suddividendo, l’ammontare annuo in 2 rate a scadenza semestrale.

Con la dichiarazione il contribuente mette a conoscenza CBBO Srl, Ente gestore della TARI per il Comune di Montichiari, di quelle variazioni, oggettive o soggettive, da cui consegue un diverso ammontare della tariffa dovuta. La TARI infatti non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento delle pratiche anagrafiche, ma ai fini dell'applicazione della tariffa occorre presentare apposita dichiarazione, entro il termine di 60 giorni del fatto che ne determina l'obbligo, indicando:

  • l'inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza
  • la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni
  • il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

La dichiarazione deve essere presentata:

  • per le utenze domestiche, nel caso di residenti da uno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare e nel caso di non residenti da uno dei detentori/possessori a qualsiasi titolo
  • per le utenze non domestiche, dal legale rappresentante della ditta o società che occupa i locali
  • per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU, TIA e TARES già presentate e registrate in banca dati, salvo intervenute variazioni. Se non intervengono cambiamenti la dichiarazione vale anche per gli anni successivi.

Le utenze non domestiche che conferiscono i propri rifiuti urbani al di fuori del pubblico servizio, dimostrando di averli avviati al recupero mediante idonea attestazione, sono escluse dal versamento della componente variabile calcolata in rapporto alla quantità dei rifiuti urbani avviati al recupero (Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 238, com. 10).

I termini per l’ottenimento della riduzione/esenzione sono stabilire dal Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva.