Descrizione
L'assegno di maternità è un sostegno economico per le madri italiane, comunitarie ed extracomunitarie che:
- non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità: indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici
- beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto a quello dell’assegno di maternità. In questo caso alla madre spetta solo la quota differenziale.
L'assegno è concesso anche per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo: il minore deve avere meno di sei anni al momento dell’adozione o dell’affidamento oppure non deve aver superato la maggiore età per adozioni o affidamenti internazionali. Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve inoltre soggiornare e risiedere nel territorio dello Stato.
L'assegno è erogato dall'INPS attraverso un'istruttoria del Comune di residenza ed è in genere cumulabile con l'assegno per nucleo familiare.
L'importo dell’assegno mensile di maternità è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito dell'INPS.
Approfondimenti
L'assegno di maternità di base, anche detto “assegno di maternità dei comuni”, è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS (Decreto legislativo 26/03/2001, n. 151).
Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno (per la specifica della tipologia di permesso di soggiorno utile per la concessione del beneficio è necessario rivolgersi al proprio comune di residenza). L’assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito.
I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della Legge 23/12/1999, n. 488.
La domanda va presentata al comune di residenza al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione delle prestazioni (Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21/12/2000, n. 452, art. 17 e seguenti), entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.